Flyer Ponte Visconteo Save the bridge
Flyer Ponte Visconteo Save the bridge

Ponte Visconteo Borghetto Save The Bridge è un Associazione no profit, iscritta nel Registro del Terzo Settore, che opera per la salvaguardia dei beni culturali nel territorio di Valeggio sul Mincio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in sinergia con le Associazioni locali e non, per fini di utilità sociale, con lo scopo di porre una particolare attenzione alla salvaguardia di beni culturali; in particolare promuove la tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del Ponte Visconteo e del borgo Medievale di Borghetto.

Si è Costituita nel 2017 con 15 soci fondatori che hanno condiviso l’obiettivo di arrestare il rapido degrado del Ponte Visconteo, aggredito, oltre che dal tempo, da una vegetazione che ne mina la stabilità della struttura muraria. Nel 2019 abbiamo concluso il primo progetto di manutenzione di una zona centrale del Ponte (il Rivellino) con il contributo di imprenditori locali, dell’Amministrazione Comunale e del Rotary Club di Peschiera e del Garda Veronese.
Nel 2022 con il Comune di Valeggio sul Mincio, è stato sottoscritto un “Patto di Collaborazione” che ha permesso di snellire ed ottimizzare le procedure di intervento. Dall’Aprile 2023 l’Associazione è iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore n. 04472120239 acquisendo anche il riconoscimento giuridico di ente ETS.

Breve storia del Ponte Visconteo

Costruito nel 1393 e ultimato nel 1395 per volere di Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, allo scopo di garantire l’impenetrabilità dei confini orientali
del ducato.
Era un tempo raccordato al sovrastante Castello scaligero da due alte cortine merlate e integrato nel complesso fortificato detto Serraglio, che si estendeva per circa 16 km nella pianura veronese fino alle paludi di Grezzano.

Le criticità e i nostri futuri traguardi

Portale lato est entrata Ponte da Valeggio rimozione dell’edera e apertura passaggio pedonale

Portale lato est - Stato attuale

Stato attuale

Portale lato est - Lavoro ultimato

Il nostro traguardo

Rocca centrale rimozione ponteggio e pulizia

Rocca centrale - Stato attuale

Stato attuale

Rocca centrale - Lavoro ultimato

Il nostro traguardo

Raccolta fondi per i nostri progetti:

La nostra Associazione si pone come un soggetto interlocutore avendo sottoscritto con il Comune di Valeggio sul Mincio un patto di collaborazione per le iniziative di tutela e salvaguardia del monumento storico del Ponte Visconteo.

Ci puoi sostenere con:

DONAZIONI LIBERALI

Detrazioni delle donazioni liberali. Con il decreto legislativo 117/2017 è stato attuato il Codice del Terzo Settore, il quale provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, anche detti Ets.
Come noto, le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti che rientrano nella categoria Ets possono dar vita al diritto a beneficiare di alcune detrazioni fiscali.
La disciplina fiscale degli Ets è regolamentata dagli artt. 79-83 del Codice del terzo settore. In particolare l’art. 83 detta le regole per le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.
L’articolo in questione, dispone che:

  • dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;
  • le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.
    L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
    Dal punto di vista soggettivo, come recentemente chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 593/2022 l’agevolazione prevista dall’articolo 83 si applica, ai sensi del comma 1, ai soggetti che eettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Ets.
    Per ottenere il beneficio, l’Agenzia delle entrate con la circolare 7/E del 25 giugno 2021, il contribuente che intende fruire della detrazione deve indicare l’operazione indicando l’appropriato
    codice nel rigo E8/E10 della dichiarazione.

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Documents/Linee-guida-raccolta-fondi-ETS.pdf

SPONSORIZZAZIONE SU PROGETTI DI RECUPERO

Siamo disponibili, ad approfondire l’iniziativa di sponsorizzazione con tutti coloro che intravedono una opportunità per l’impostazione di futuri rapporti di collaborazione pubblico-privato ,nel recupero dei beni storici del nostro Paese.
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, consensuale, oneroso e a prestazioni corrispettive, in cui una parte (sponsor) eroga un contributo, anche in beni o servizi, per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, e l’altra (sponsee) si impegna a promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante, come disciplinato al comma 1, art. 120 del codice dei beni culturali e del paesaggio1:

È sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti
privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.

Comma 2: La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione.

Comma 3: Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.2

Come precisato dal comma 2 la promozione avviene di norma attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare. Dunque, a coloro che intendono offrire il supporto finanziario deve avvenire nel rispetto della normativa specifica che individua tre tipologie di contratto di sponsorizzazione:

  1. la sponsorizzazione “tecnica”, consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor delle prestazioni richieste (oltre a lavori, le prestazioni rese dallo sponsor potranno consistere anche in servizi e forniture strumentali ai primi – ad es., servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti, forniture degli arredi da collocare nei locali – o in servizi e forniture autonomi, ad esempio servizi necessari all’organizzazione di mostre all’interno di istituti della cultura pubblici);
  2. la sponsorizzazione “pura”, in cui lo sponsor si impegna unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell’appalto dovuti dall’amministrazione;
  3. la sponsorizzazione “mista” in cui lo sponsor può, per esempio, curare direttamente e fornire la sola progettazione, limitandosi ad erogare il finanziamento per le lavorazioni previste.3

In questa prospettiva l’istituto della sponsorizzazione potrebbe rappresentare la chiave di volta nel coinvolgimento non soltanto finanziario, ma ripartito su diversi livelli, di una larga fetta di soggetti privati (aziende, associazioni, pool d’imprese, ecc.) mossi dall’eco pubblicitaria derivante dalla possibilità di legare il proprio nome a interventi nel settore del patrimonio archeologico e storico-artistico.
La nostra Associazione si pone come un soggetto interlocutore avendo sottoscritto con il comune di Valeggio sul Mincio un patto di collaborazione che le iniziative di tutela e salvaguardia del monumento storico del Ponte Visconteo. Siamo disponibili, ad approfondire l’iniziativa di sponsorizzazione con tutti coloro che intravedono una opportunità per l’impostazione di futuri rapporti di collaborazione pubblico-privato ,nel recupero dei beni storici del nostro Paese.

1 Marco Cammelli, Strumenti giuridici della valorizzazione economica del patrimonio monumentale, Mulino, Bologna 201.
2 Codice dei Beni culturali Codice dei Beni culturali e del paesaggio, 2004.
3 Marco Cammelli, Strumenti giuridici della valorizzazione economica del patrimonio monumentale, cit.

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Iscriverti all’associazione come socio sostenitore o socio ordinario, scarica il modulo di iscrizione.
Scarica il modulo, compilalo e invialo a info@pontevisconteoborghetto.org

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